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Sez. L, Sentenza n. 3607 del 27/03/1995 (Rv. 491444 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità - Eccezioni di giudicato - Preclusioni ex art. 416 d 437 cod. proc. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1995-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491444-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Il giudicato esterno (formatosi cioè fra le stesse parti in un precedente giudizio) - che rende improponibile la domanda rivolta ad ottenere un bene della vita che sia già stato attribuito, o negato, con decisione definitiva - non è rilevabile d'ufficio né è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, e la relativa eccezione soggiace alle preclusioni previste, nel rito del lavoro, dagli artt. 416 d 437 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)