Sez. L, Sentenza n. 3607 del 27/03/1995 (Rv. 491444 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità - Eccezioni di giudicato - Preclusioni ex art. 416 d 437 cod. proc. civ. - Operatività.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Il giudicato esterno (formatosi cioè fra le stesse parti in un precedente giudizio) - che rende improponibile la domanda rivolta ad ottenere un bene della vita che sia già stato attribuito, o negato, con decisione definitiva - non è rilevabile d'ufficio né è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, e la relativa eccezione soggiace alle preclusioni previste, nel rito del lavoro, dagli artt. 416 d 437 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)