Sez. L, Sentenza n. 2526 del 10/04/1986 (Rv. 445621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - UTENSILE AD ARIA COMPRESSA - NOZIONE - RAPPORTO CON IL LAVORATORE O RUMOROSITÀ PROSSIMA ED INTENSA RISPETTO AL MEDESIMO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - UTENSILE AD ARIA COMPRESSA - NOZIONE - RAPPORTO CON IL LAVORATORE O RUMOROSITÀ PROSSIMA ED INTENSA RISPETTO AL MEDESIMO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
L'utensile ad aria compressa, di cui al punto 44, lett. E), della tabella allegato n. 4 (nel testo di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non è soltanto l'attrezzo, strumento od arnese con il quale si instaura il contatto uomo- macchina, essendo invece sufficiente, ai fini della protezione accordata alle lavorazioni che ne comportano l'uso, che si tratti di uno strumento parte di un procedimento o di un macchinario più complesso anche se diversamente azionato nel suo insieme, restando peraltro esclusa dalla detta nozione di utensile ad aria compressa qualsiasi macchina in tutto o in parte azionata ad aria compressa che non si trovi in rapporto immediato con il lavoratore o la cui rumorosità, per il mezzo di propulsione, non presenti le stesse caratteristiche di prossimità ed intensità. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto indennizzabile la malattia contratta da un lavoratore addetto ad un tornio per tubi di grandi dimensioni nel quale, l'avvicinamento dei tubi, l'apertura e chiusura dei mandrini portapezzo, la torretta portautensili e lo scarico dei pezzi lavorati avvenivano non manualmente ma pneumaticamente). (V 3124/85, mass n 440825; (V 5082/84, mass n 436883; (V 448/84, mass n 432676).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)