Sez. L, Sentenza n. 4182 del 05/05/1987 (Rv. 452937 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CLAUSOLA RELATIVA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DI IMPRESE ASSICURATIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CLAUSOLA RELATIVA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DI IMPRESE ASSICURATIVE.*
È nulla per violazione dell'art. 2103 cod. civ. la norma del contratto collettivo che subordini il diritto del lavoratore ad ottenere la qualifica superiore, con il corrispondente trattamento economico, ad un espresso riconoscimento, e quindi ad un discrezionale apprezzamento, da parte del datore di lavoro, della sussistenza del presupposto per l'avanzamento stesso, rappresentato dall'espletamento ad opera del dipendente di mansioni di livello superiore alla qualifica rivestita. (principio affermato con riferimento alla qualifica di funzionario, quale prevista dall'art. 2 CCNL 29 ottobre 1975 per i dipendenti di imprese assicurative). (Conf 3773/85, mass n 441360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)