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Sez. L, Sentenza n. 3773 del 22/06/1985 (Rv. 441360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CLAUSOLA RELATIVA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CLAUSOLA RELATIVA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ.*

È nulla per violazione dell'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori) la norma del contratto collettivo che subordini il diritto del lavoratore ad ottenere la qualifica superiore, con il corrispondente trattamento economico, ad un espresso riconoscimento - e quindi ad un discrezionale apprezzamento - da parte del datore di lavoro, della sussistenza del presupposto per l'avanzamento stesso, rappresentato dallo espletamento ad opera del dipendente di mansioni di livello superiore alla qualifica rivestita. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - facendo applicazione dell'art. 2 C.C.n.L. 29 ottobre 1975 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, norma che stabiliva che funzionario è colui al quale l'impresa, per la importanza e l'autonomia delle funzioni e delle conseguenti responsabilità, attribuisca con apposita lettera tale qualifica - aveva respinto la domanda del lavoratore rilevando, tra l'altro, la Mancanza dell'espresso riconoscimento della qualifica di funzionario da parte del datore di lavoro). (V 2621/85, mass n 440424; (V 3176/84, mass n 435219; (V 1677/84, mass n 433735; (V 653/84, mass n 432919).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 29/10/1975 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)