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Sez. 4, Sentenza n. 47343 del 10/10/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 261066 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decreto di ammissione al beneficio - Revoca d'ufficio - Competenza funzionale - Giudice procedente - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261066-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il giudice funzionalmente competente a revocare d'ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va individuato nel magistrato che procede nel momento in cui sono venuti meno i requisiti sostanziali per il godimento del beneficio, anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza di essi sia originaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente alla revoca d'ufficio del beneficio aveva provveduto il G.i.p., pur pendendo il procedimento innanzi alla Corte di appello, risalendo i presupposti per la revoca alla stessa data dell'iniziale decreto di ammissione, per la quale sin dall'origine difettavano le condizioni).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)