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Sez. 3, Sentenza n. 2950 del 29/11/2001 Cc. (dep. 25/01/2002) Rv. 221061 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del provvedimento ammissivo - Legittimità - Istanza della Direzione generale delle Entrate - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221061-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il giudice dinanzi al quale pende il procedimento è competente a revocare d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nell'ipotesi in cui risulti che la mancanza dei requisiti reddituali è originaria, non potendo essere in ciò condizionato dalla richiesta dell'Intendente di finanza (ora Direttore regionale delle entrate), prevista dal secondo comma dell'art.10 della legge 30 luglio 1990, n.217, atteso che tale competenza si configura come esercizio della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, posto che la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti ha sostanzialmente natura amministrativa. Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 marzo 2001, n.134. (V.Corte cost., sentenza n.219 del 1995).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)