diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 874 del 27/06/1972 Cc. (dep. 01/08/1972) Rv. 121736 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - RIGETTO DI ISTANZA - DI REVOCA - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE AMMESSE.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121736-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - RIGETTO DI ISTANZA - DI REVOCA - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE AMMESSE.*

A sostegno del ricorso avverso il rigetto di una istanza di revoca del provvedimento di cattura, non possono essere dedotti quei vizi che si assumono attenere alla emissione originaria del provvedimento medesimo(nella specie: asserita Mancanza di motivazione dell'ordine di cattura)e che sono deducibili soltanto col gravame consentito contro quel provvedimento, ma possono essere dedotti quei vizi di motivazione che concernano la mancata revoca, in presenza di condizioni che, viceversa, la avrebbero legittimata, per essere venuti a mancare i presupposti dell'ordine stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)