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Sez. U, Sentenza n. 1823 del 12/05/1975 (Rv. 375479 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOCIETA - SOCIETA EX ELETTRICHE - ATTI DI FUSIONE - BENEFICIO DELLA TASSA FISSA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - PRECEDENTI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI - IRRILEVANZA - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375479-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOCIETA - SOCIETA EX ELETTRICHE - ATTI DI FUSIONE - BENEFICIO DELLA TASSA FISSA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ACCERTAMENTO NEGATIVO - PRECEDENTI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI - IRRILEVANZA - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*

L'autorizzazione del ministro delle Finanze, richiesta dalla legge 6 dicembre 1962 n 1643, per la registrazione a tassa fissa degli Atti di fusione delle societa ex elettriche, nonche il decreto del ministro dell'industria e commercio, il quale attesta che la fusione soddisfa tutti i requisiti richiesti per l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 18 marzo 1965 n 170, non esauriscono la indagine circa l'applicabilita delle suddette norme di agevolazione, ne, tanto meno, costituiscono essi stessi Atti di applicazione di questi benefici, in quanto l'applicazione medesima resta compito esclusivo dell'amministrazione finanziaria, la quale, se non puo disconoscere gli accertamenti contenuti nei cennati provvedimenti in ordine alla sussistenza delle situazioni condizionanti l'applicazione dei detti benefici, ben puo valutare il contenuto dell'atto presentato alla registrazione, per stabilire la qualificazione dello stesso e la disciplina tributaria da applicare. Da tanto consegue che, la emanazione dei cennati provvedimenti non preclude l'accertamento negativo circa la spettanza delle agevolazioni tributarie e non importa, pertanto, il difetto della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tale accertamento.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 CORTE COST., Legge 18/03/1965 num. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)