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Sez. L, Sentenza n. 4690 del 28/08/1979 (Rv. 401242 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AI CASI MANIFESTATISI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL RD N 928 DEL 1929 - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - CONTRASTO DELL'ART 13 DEL PREDETTO REGIO DECRETO CON GLI ARTT 3 E 38 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401242-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA AI CASI MANIFESTATISI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL RD N 928 DEL 1929 - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - CONTRASTO DELL'ART 13 DEL PREDETTO REGIO DECRETO CON GLI ARTT 3 E 38 COST - ESCLUSIONE.*

L'art 14, primo comma della legge 12 aprile 1943, n 455, che ha esteso la tutela assicurativa contro le malattie professionali - gia introdotta dal RD 13 maggio 1929, n 928 - ai casi di silicosi ed asbestosi, anche se manifestatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, contiene un'espressa eccezione - con effetto retroattivo - al principio che il rischio non deve essersi gia verificato al momento dell'instaurazione del rapporto assicurativo, ma non deroga al principio contenuto nel secondo comma dell'art 13 del citato RD n 928 del 1929 secondo cui la tutela assicurativa prevista dalla legge non si applica ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato prima dell'entrata in vigore della legge introduttiva della tutela generale in questione, ossia del citato decreto del 1929 (entrato in vigore il 2 gennaio 1934, giacche solo l'attualita del rapporto crea l'Obbligo dell'Assicurazione e fa quindi instaurare, in concreto, il rapporto assicurativo con l'Inail. Ne la cennata norma dell'art 13 del decreto del 1929 si pone in contrasto con gli artt 3 e 38 della Costituzione, in quanto non e stato imposto al legislatore ordinario un sistema assicurativo generalizzato da coprire in ogni tempo qualunque rischio insito nel lavoro. (V 1582/73, mass n 364410; (Conf 1076/76, mass n 379753; (Conf 2659/75, mass n 376624; (Conf 2031/75, mass n 375479; (Conf 1942/75, mass n 375749).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)