Sez. 2 - , Sentenza n. 72 del 04/01/2018 (Rv. 646662 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento introdotto nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2011 - Lettura del dispositivo in udienza - Necessità anche nel giudizio di appello - Sussistenza - Fondamento - Omissione – Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2011 trovano applicazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150, le previsioni di cui agli artt. 429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c., sicché il giudice nel pronunciare la sentenza deve, anche in grado di appello ed a pena di nullità insanabile, dare lettura del dispositivo all’esito dell’udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 2 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)