Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 23/06/2015 (Rv. 635706 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Lettura del dispositivo in udienza - Necessità anche nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non sono automaticamente estensibili anche a quello d'appello in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, sicché non si applica in sede di gravame la previsione che richiede, a pena di nullità, la lettura del dispositivo in udienza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 23, Legge 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)