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Sez. 4, Sentenza n. 7 del 21/03/1988 Ud. (dep. 03/01/1989) Rv. 180066 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - IMPUGNAZIONE SUL PUNTO RESPONSABILITÀ PENALE - COGNIZIONE SUL CONCORSO DI CAUSE E DI COLPE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180066-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - IMPUGNAZIONE SUL PUNTO RESPONSABILITÀ PENALE - COGNIZIONE SUL CONCORSO DI CAUSE E DI COLPE - NECESSITÀ - RAGIONE.*

In tema di effetto devolutivo, il giudice del gravame, qualora la sentenza di primo grado sia impugnata sul punto sussistenza della responsabilità penale, deve ritenersi investito (ove su tale punto rigetti l'appello) anche - benché non espressamente specificato nei motivi - delle questioni attinenti l'eventuale concorso di cause e di colpe attribuibili, nella produzione dell'evento, ad altre persone, tra le quali la stessa parte lesa. Ciò, perché al giudice di appello è devoluto il potere/dovere di sottoporre a nuova indagine tutti gli elementi e le circostanze del fatto, già oggetto di valutazione da parte del giudice della decisione impugnata. (V mass n 155208; (V mass n 166079; (V mass n 168033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)