Sez. 4, Sentenza n. 8272 del 24/05/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155208 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - REATO COLPOSO - IMPUGNAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ - AMBITO DEL RIESAME.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - REATO COLPOSO - IMPUGNAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ - AMBITO DEL RIESAME.*
Nel procedimento per reato colposo, quando l'imputato ha impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della responsabilità, il giudice di appello ha il potere-dovere di sottoporre a nuovo esame tutti gli elementi di fatto o le circostanze oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento delle colpe, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato favorevole allo appellante, trattandosi non già di "punti della decisione", sui quali non è possibile il riesame se non espressamente impugnati, bensì semplici argomentazioni logiche. (V mass n 145423; (Conf mass n 148981; (Conf mass n 144643).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)