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Sez. L, Sentenza n. 12140 del 01/12/1998 (Rv. 521249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti con un unico atto - Ammissibilità - Limiti - Sentenze e provvedimenti diversi pronunziati in procedimenti distinti tra le medesime parti con gli stessi "petitum" e "causa petendi" - Impugnabilità.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

E` eccezionalmente consentita l'impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti, emessi in forma diversa ma con effetti decisori su un conflitto di diritti soggettivi suscettibili di acquistare efficacia definita, esclusivamente nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti, ma anche in riferimento allo stesso "petitum" e alla medesima "causa petendi" talché vi sia integrale coincidenza delle questioni e piena identità sostanziale delle controversie solo formalmente distinte. (Nella specie - in cui un lavoratore aveva proposto con due identici ricorsi la stessa domanda nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato ed i due giudici del medesimo ufficio, assegnatari delle rispettive controversie, non sollecitati a provocare la riunione dei giudizi, avevano pronunciato due distinte sentenze - la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto inammissibile l'unico appello proposto nei confronti di entrambe le pronunce di primo grado dall'ente convenuto soccombente)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)