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Sez. 1, Sentenza n. 342 del 13/01/1993 (Rv. 480246 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri dell'istruttore - Riunione degli appelli | Sentenze concernenti le stesse parti in cause distinte ed in diversa posizione processuale - Appello proposto contro di esse con un unico atto - Inammissibilità - Esatta individuazione delle sentenze impugnate e dei rispettivi motivi di gravame - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480246-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri dell'istruttore - Riunione degli appelli

È inammissibile l'appello proposto con unico atto contro due sentenze concernenti le stesse parti, ma in cause distinte ed in diversa posizione processuale, anche se in tale atto siano ben individuati le sentenze impugnate ed i motivi di gravame riguardanti ciascuna di esse, atteso che, al di fuori delle ipotesi - che trovano nella legge la loro fonte espressa od implicita - in cui un giudizio unitario su pronuncie distinte può essere instaurato su iniziativa di una parte (es. in caso di impugnazione di sentenza non definitiva e definitiva nello stesso giudizio, ovvero di impugnazione di sentenze emesse nel giudizio di appello ed in quello di revocazione), rientra esclusivamente nella funzione del giudice, anche in fase di gravame, di determinare la riunione dei giudizi (artt. 273 e 274 cod. proc. civ., applicabili in appello in virtù del generale richiamo contenuto nel successivo art. 359, nonché negli artt. 335 e 350, secondo comma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)