diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 07/07/1986 Cc. (dep. 08/10/1986) Rv. 173891 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173891-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*

La valutazione negativa del giudice, in ordine alla "particolare gravità" delle condizioni di salute del detenuto per il diniego della concessione degli arresti domiciliari ex art. 254 ter cod. proc. pen., che trae origine e trova la sua giustificazione nella mancata corrispondenza tra i rilievi medico - legali e i dati obiettivi emergenti dalla cartella clinica, costituisce una manifestazione tipica del potere - dovere del giudice di apprezzare liberamente ed eventualmente sottendere le conclusioni degli accertamenti peritali, a condizione che egli espliciti, con rigore logico e con motivazione immune da vizi scientifici, le ragioni del proprio convincimento, secondo uno schema argomentativo che si articoli nella sequenza "fatto probatorio, regola di esperienza, fatto accertato". (V mass n 168217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)