Sez. 1, Sentenza n. 415 del 12/02/1985 Cc. (dep. 09/03/1985) Rv. 168217 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - NOZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - NOZIONE.*
Il giudice per disporre la misura alternativa alla custodia cautelare deve accertare che le condizioni di salute dell'imputato siano particolarmente gravi sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Nella nozione di "particolare gravità" vanno compresi tutti gli stati morbosi che siano idonei, per la loro serietà ed imponenza, a pregiudicare notevolmente l'integrità fisica o psichica dello imputato detenuto. A tal fine il giudice di merito deve provvedere in base alle norme di comune esperienza e delle regole della scienza medica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)