Sez. 5 - , Ordinanza n. 31061 del 30/11/2018 (Rv. 651771 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Dichiarazione - Opzione per la tassazione separata - Natura negoziale - Emendabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda, l'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una portata innovativa rispetto al pregresso regime, in quanto consente al contribuente persona fisica un'opzione tra tassazione ordinaria e tassazione separata, scelta che, però, qualora cada sulla tassazione separata, deve essere espressa in modo univoco e concludente con una manifestazione di volontà tempestiva, trattandosi di un beneficio per il contribuente che, come tale, è consentito solo nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dal legislatore, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997 che, nell'attribuire rilevanza ai comportamenti concludenti del contribuente, si riferisce soltanto ai regimi di determinazione delle imposte od i regimi contabili e non può trovare applicazione con riferimento alle modalità di pagamento delle imposte, quale è il beneficio della tassazione separata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 21, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)