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Sez. 5, Sentenza n. 1214 del 20/01/2011 (Rv. 616354 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenze da cessione d'azienda - Tassazione separata - Art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Opzione del contribuente - Comportamenti concludenti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616354-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda, l'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ha una portata innovativa rispetto al pregresso regime, perchè consente al contribuente persona fisica un'opzione tra tassazione ordinaria e tassazione separata, scelta che, però, qualora cada sulla tassazione separata, deve essere espressa in modo univoco e concludente con una manifestazione di volontà tempestiva, trattandosi di un beneficio per il contribuente che, come tale, è consentito solo nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dal legislatore, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 che, nell'attribuire rilevanza ai comportamenti concludenti del contribuente, si riferisce soltanto ai regimi di determinazione delle imposte od i regimi contabili e non può trovare applicazione con riferimento alle modalità di pagamento delle imposte, quale è il beneficio della tassazione separata. (Nella fattispecie la S.C. in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il contribuente dal detto beneficio fiscale, e ha, altresì, ritenuto non potersi comunque interpretare come manifestazione univoca e concludente del contribuente il comportamento dello stesso che per tre anni consecutivi, con riferimento alla plusvalenza in questione, aveva adottato la modalità della tassazione separata per poi tornare alla tassazione ordinaria).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 21, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)