diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1407 del 11/04/1970 Ud. (dep. 15/10/1970) Rv. 115511 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE -SUPPLENZA NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO SCRITTO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115511-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE -SUPPLENZA NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO SCRITTO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

La Mancanza di un provvedimento scritto dal Presidente del tribunale, cui compete, a norma dell'art 105 dell'ordinamento giudiziario, il potere di integrare con un membro supplente la composizione del collegio giudicante, non e causa di nullita del procedimento poiche, di fronte alla implicita manifestazione di volonta del Presidente, la Mancanza del decreto scritto viene a costituire soltanto una semplice omissione formale che non incide sulla capacita del giudice. (Conf 111536, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)