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Sez. 5, Sentenza n. 594 del 24/03/1970 Ud. (dep. 27/07/1970) Rv. 115058 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE - MERA INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI E DEI PRECEDENTI SPECIFICI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115058-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE - MERA INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI E DEI PRECEDENTI SPECIFICI - SUFFICIENZA.*

In tema di reati di emissione di assegni a vuoto la contestazione dell'ipotesi del 'caso piu gravè, che consente l'irrogazione della pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria, non deve necessariamente avvenire con formule sacramentali ed in modo esplicito, bastando, all'uopo, l'indicazione nel decreto di citazione a giudizio del dato obiettivo (importo di valore in se notevole dell'assegno, pluralita delle violazioni di legge) o di quello subiettivo (precedenti penali specifici). (Conf 115511, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)