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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020 (Rv. 659196 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Atto notarile di compravendita - Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell'atto – Natura – Conseguenze sul regime probatorio.
Stato
decisa il 2020-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659196-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)