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Sez. L, Sentenza n. 5975 del 15/06/1998 (Rv. 516491 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Diritto all'indennità di accompagnamento in favore di invalido civile riconosciuto con sentenza passata in giudicato - Dispositivo della sentenza - Omessa precisazione della decorrenza - Successivo giudizio di condanna al pagamento dei ratei - Dispositivo - Data della domanda amministrativa erroneamente indicata dalla parte nel proprio ricorso - Presenza in atti di documentazione idonea ad accertare la data della domanda amministrativa - Riferimento alla data indicata nel ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516491-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Quando, con sentenza passata in giudicato, sia stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento in favore di invalido civile senza che nel dispositivo si precisi la data di decorrenza del beneficio, indicata genericamente con riferimento a quella della domanda amministrativa, nel successivo giudizio avente ad oggetto il pagamento dei ratei della detta indennità il giudice di merito non può - senza incorrere in violazione dell'art. 324 cod. proc. civ. - ritenere che il diritto vada riconosciuto dalla data indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di condanna al pagamento dei ratei, in tali termini integrando la precedente statuizione, quando alla stregua degli atti di causa risulti palese l'erroneità di quella data e sia possibile accertare invece l'anteriore momento in cui la domanda amministrativa è stata in effetti presentata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)