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Sez. 2, Sentenza n. 4412 del 27/03/2001 (Rv. 545207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA | Morte o impedimento del difensore costituito nel giudizio di primo grado - Interruzione di diritto del processo - Sussistenza - Nullità della sentenza - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della controversia anche nel merito.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA

Nell'ipotesi di morte del difensore verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, devono considerarsi nulli. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte il cui difensore sia stato colpito dall'evento interruttivo, con l'appello, il quale assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio e non può limitarsi, a pena di inammissibilità per difetto di interesse, per mancata rispondenza al modello legale di detta impugnazione, alla sola richiesta di declaratoria della nullità della sentenza impugnata, ma deve contenere la richiesta di decisione del merito. Il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve trattenere la causa e, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, deve pronunciare sul merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)