Sez. 4, Sentenza n. 2654 del 21/10/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163291 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO DEVOLUTIVO - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - STATUIZIONE DI PRIMO GRADO NON DEVOLUTA AL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - CASO ECCETTUATO: QUESTIONI DI DIRITTO RILEVABILI DI UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO DEVOLUTIVO - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - STATUIZIONE DI PRIMO GRADO NON DEVOLUTA AL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - CASO ECCETTUATO: QUESTIONI DI DIRITTO RILEVABILI DI UFFICIO.*
Il ricorso per Cassazione è inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute a quello di appello con specifica impugnazione, perché la sentenza di primo grado su tali punti acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso che si tratti di questioni di diritto rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l'esame o il riesame del giudice di appello. (Conf mass n 158973; (Conf mass n 154965; (Conf mass n 153578; (Conf mass n 152979; (Conf mass n 149870; (Conf mass n 139623; (Conf mass n 133445; (Conf mass n 129745; (Conf mass n 097616: S. un. 14 aprile 1956, ric. Carone; (Conf mass n 097522: S. un. 30 aprile 1955, ric. Hagi mohamed).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)