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Sez. 4, Sentenza n. 7241 del 26/05/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149870 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVO NON PROPOSTO IN GRADO DI APPELLO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - STATUIZIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON DEVOLUTE AL GIUDICE DI APPELLO - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149870-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVO DI RICORSO - IN GENERE - MOTIVO NON PROPOSTO IN GRADO DI APPELLO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - STATUIZIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON DEVOLUTE AL GIUDICE DI APPELLO - IMPROPONIBILITÀ.*

Non sono proponibili motivi di ricorso concernenti statuizioni del giudice di primo grado che esercitino dai limiti entro i quali il procedimento è stato devoluto al giudice d'appello. Sicché, sebbene, in generale, non sussista il divieto del "novum" in Cassazione per le censure attinenti al diritto sostanziale, a ciò non essendo di ostacolo l'art. 515 cod. proc. pen., tuttavia tale regola non trova applicazione, allorquando le censure di diritto investano situazioni di fatto precluse dal citato art. 515 per non essere state devolute alla cognizione del giudice di secondo grado. (V mass n 148120; (V mass n 147840).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)