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Sez. 3, Sentenza n. 21511 del 25/05/2006 Cc. (dep. 21/06/2006) Rv. 235528 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ristrutturazione - Demolizione di fabbricato preesistente e realizzazione di nuovo edificio - Divieto della normativa regionale di demolizione dell'edificio preesistente - Conseguenze - Sanzionabilità penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235528-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La demolizione del preesistente fabbricato eseguita nell'ambito di intervento di ristrutturazione edilizia, pur ponendosi in contrasto con l'art. 6, Legge Regione Marche 8 marzo 1990 n. 13, che vieta la demolizione gli edifici rurali preesistenti, non è penalmente sanzionata in quanto l'art. 22 del d.P.R. 380 del 2001 nell'autorizzare le Regioni a stabilire un ambito operativo della D.I.A. e del permesso di costruire diverso da quello stabilito dalle norme statali, fa in ogni caso esplicitamente salvo il regime delle sanzioni penali.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, Legge Reg. Marche 08/03/1990 num. 13 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)