Sez. 3, Sentenza n. 36197 del 18/05/2007 Cc. (dep. 03/10/2007) Rv. 237549 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni edilizie - Regioni a statuto ordinario - Previsione di titoli abilitativi diversi da quelli del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione - Ragioni - Possibilità per la Regione di dettare disposizioni in deroga - Ammissibilità.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia ed urbanistica, in applicazione dell'art. 2, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che sancisce la diretta operatività, nelle Regioni a statuto ordinario, delle disposizioni attuative dei principi di riordino contenute nel citato d.P.R., devono ritenersi abrogate tutte quelle disposizioni legislative regionali che contemplano titoli abilitativi edilizi diversi da quelli previsti dalla legislazione nazionale (permesso di costruire e denuncia di inizio attività), ferma restando la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di prevedere una disciplina in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 2 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Campania 28/11/2001 num. 19 CORTE COST., Legge Reg. Campania 22/12/2004 num. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)