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Sez. 1, Sentenza n. 4162 del 17/10/1989 (Rv. 463870 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - PRESUPPOSTI - IDENTIFICAZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - MANCANZA DELLA PROCURA E DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463870-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - PRESUPPOSTI - IDENTIFICAZIONE DEL PROCURATORE QUALE DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - MANCANZA DELLA PROCURA E DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - EFFETTI.*

L'art. 330 cod. proc. civ., nel prevedere che l'impugnazione - nel caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in Sede di notificazione della sentenza - deve essere notificata presso il procuratore costituito, identifica detto procuratore quale destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio de quo. Ne consegue che, ove gli faccia difetto la procura e non vi sia stata elezione di domicilio con riferimento alla persona presso la quale la notificazione è stata eseguita, la notificazione stessa è inesistente e che l'inesistenza si riflette, ex art. 159 cod. proc. civ., sull'intero procedimento d'impugnazione. (Conf 1333/84, mass n 433461, sulla prima parte; (Conf 5277/83, mass n 430169, sulla prima parte; (Conf 4026/82, mass n 421980, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)