Sez. L, Sentenza n. 1333 del 24/02/1984 (Rv. 433461 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA CONTROPARTE COSTITUITO IN PRIMO GRADO PRESSO L'AVVOCATO DOMICILIATARIO - NECESSITÀ - AL DOMICILIATARIO MEDESIMO PRESSO UN AVVOCATO ESTRANEO ALLA VICENDA PROCESSUALE - NULLITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA CONTROPARTE COSTITUITO IN PRIMO GRADO PRESSO L'AVVOCATO DOMICILIATARIO - NECESSITÀ - AL DOMICILIATARIO MEDESIMO PRESSO UN AVVOCATO ESTRANEO ALLA VICENDA PROCESSUALE - NULLITÀ.*
La disposizione dell'art. 330 cod. proc. civ., secondo cui la impugnazione deve essere notificata "presso il procuratore costituito" (ove la parte non abbia dichiarato la residenza od eletto domicilio in Sede di notifica della sentenza), non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione stessa, ma identifica detto procuratore come destinatario di essa, in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo, ed è pertanto nulla la notifica dello appello eseguita non al procuratore della controparte costituito in primo grado presso l'avvocato domiciliatario del medesimo, ma al domiciliatario medesimo presso un avvocato estraneo alla vicenda processuale. (V 5277/83, mass n 430169; (V 4026/82, mass n 421980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)