Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 01/02/2000 (Rv. 533352 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sezione minorile della Corte d'appello - Sentenza - Notificazione di ufficio ex art. 17, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 - Decorrenza del termine dimidiato ex ultimo comma del citato art. 17 - Idoneità - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre detto termine - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Ai fini del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello - Sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 4 Maggio 1983, n. 184, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni, di cui all'ultimo comma del medesimo art. 17, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)