Sez. 1, Sentenza n. 4292 del 01/03/2005 (Rv. 583628 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sezione minorile della corte d'appello - Sentenza - Notificazione d'ufficio ex art. 17 legge n. 184 del 1983 - Decorrenza del termine di trenta giorni "ex" ultimo comma del citato art. 17, invariato con la novellazione "ex" art. 16 legge n. 149 del 2001 - Idoneità - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre detto termine - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Ai fini del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte d'appello - sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica di ufficio di detta sentenza, effettuata alla stregua del disposto di cui all'art. 17, terzo comma, legge 4 maggio 1983, n. 184, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 17 - novellato dall'art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, che ne ha mantenuto invariata la durata - con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)