Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 25/01/2007 (Rv. 595736 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI | Azione di recupero promossa dall'amministratore - Legittimazione passiva - Soggetti diversi dal vero proprietario della singola unità immobiliare - Esclusione - Principio dell'apparenza del diritto - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie relativa ad apparente proprietà di un locale annesso a quello di effettiva proprietà.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI
In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività' del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva addebitato al ricorrente maggiori spese condominiali in relazione all'apparenza di titolarità, in capo a detto condòmino, di un locale annesso alla di lui porzione di fabbricato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)