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Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024 (Rv. 670485-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI | Vendita di immobile in Condominio - Subingresso dell'acquirente nelle obbligazioni del venditore - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2024-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670485-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI

La vendita (ma anche la donazione o la cessione) di un immobile in condominio fatto oggetto di locazione, in mancanza di una contraria volontà dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) - locatore, senza necessità del consenso del conduttore, e per l'effetto anche il subentro nell'obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l'immobile locato.

Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)