Sez. 1, Sentenza n. 10823 del 04/12/1996 (Rv. 501043 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Collegamento fra disciplina generale delle sanzioni amministrative e quella relativa alle violazioni previste da leggi in materia finanziaria - Assenza del profilo di sostitutività di una sanzione penale - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE
Il collegamento tra le violazioni previste da leggi in materia finanziaria (e quindi relative ai tributi dello Stato: art. 1 legge 7 gennaio 1929, n. 4) e la disciplina generale delle sanzioni amministrative è espressamente stabilito dall'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 12 della legge n. 689 cit., il quale, definendo l'ambito applicativo delle disposizioni del capo I (nel quale sono compresi gli artt. 7 e 39), stabilisce che esse si osservano - in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito - per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)