Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 13/08/1996 (Rv. 499199 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazioni punite con pena pecuniaria - Morte del trasgressore - Sanzione - Eredi - Intrasmissibilità - Art. 7 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Con riguardo all'obbligazione inerente al pagamento di pena pecuniaria per infrazione valutaria, il verificarsi della morte dell'autore del fatto dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n.689 rende operante l'art. 7 di tale legge, quale normativa del tempo della apertura della successione, e, quindi, comporta l'intrasmissibilità dell'obbligazione stessa agli eredi, tenendosi conto che questa regola, poi riprodotta e resa esplicita dagli artt. 23 del d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454 e del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova applicazione anche per gli illeciti valutari, in mancanza di una previsione contraria (tale non potendosi considerare l'art. 3 della legge 7 gennaio 1929 n.4, il quale, definendo come civilistico il debito in questione, non prende posizione sulla sua naturale personale o meno).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)