diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 07/03/1990 (Rv. 465728 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DICHIARAZIONE CONFESSORIA - SOSTITUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCRITTA DELLA VOLONTÀ DI UNO DEI CONTRAENTI - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465728-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DICHIARAZIONE CONFESSORIA - SOSTITUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCRITTA DELLA VOLONTÀ DI UNO DEI CONTRAENTI - INIDONEITÀ.*

Il principio che, per i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare e per i relativi contratti preliminari, è richiesta la Forma scritta ad substantiam importa che l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio. Pertanto, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - la quale concorre alla formazione del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro - non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, che non può essere utilizzata né come elemento integrante il contratto né (quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto), come prova di questo, quando sia per esso richiesta la prova scritta ad substantiam. (Conf 880/70, mass n 346256).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)