Sez. 1, Sentenza n. 880 del 03/04/1970 (Rv. 346256 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM<- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - CONTRATTI DEFINITIVI - CONTRATTI PRELIMINARI - ATTO SCRITTO - NATURA - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI UNO DEI CONTRAENTI - MANCANZA - DICHIARAZIONE CONFESSORIA DELL'ALTRA PARTE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM<- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - CONTRATTI DEFINITIVI - CONTRATTI PRELIMINARI - ATTO SCRITTO - NATURA - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI UNO DEI CONTRAENTI - MANCANZA - DICHIARAZIONE CONFESSORIA DELL'ALTRA PARTE - IRRILEVANZA.*
Il principio che, per i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprieta immobiliare e per i relativi contratti preliminari, e richiesta la Forma scritta ad substantiam importa che l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volonta produttiva degli effetti del negozio. Pertanto, la manifestazione scritta della volonta di uno dei contraenti - la quale concorre alla formazione del negozio con efficienza pari alla volonta dell'altro - non puo essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, che non puo essere utilizzata ne come elemento integrante il contratto ne, quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto, come prova di questo, non essendo consentito provare attraverso la confessione un contratto per il quale e richiesta dalla legge la Forma scritta ad substantiam.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)