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Sez. 1, Sentenza n. 6157 del 22/05/1992 (Rv. 477332 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - Cessazione | Appalti pubblici - Esecuzione - Garanzia - Assicurazione fideiussoria - Stipulazione - Parti - Obblighi - Persistenza fino alla restituzione della polizza o al rilascio di dichiarazione liberatoria - Previsione - Clausola relativa - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477332-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - Cessazione

Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, cod. civ., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1896

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)