Sez. 3 - , Ordinanza n. 27881 del 23/11/2017 (Rv. 646648 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Polizza fideiussoria - Clausola che fissa il termine di durata massima della garanzia - Carattere vessatorio - Esclusione - Ragioni.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE
In tema di polizza fideiussoria, la clausola che preveda un termine di durata massima della garanzia non è diretta a limitare la responsabilità del garante ma ha la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, sicchè non può essere considerata vessatoria e non soggiace alla regola della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)