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Sez. 2, Sentenza n. 5354 del 16/10/1982 (Rv. 423146 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - NULLITÀ - LIMITI - ACCETTAZIONE A SALDO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL CLIENTE IN VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423146-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - NULLITÀ - LIMITI - ACCETTAZIONE A SALDO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL CLIENTE IN VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - ININFLUENZA.*

In considerazione dell'inderogabilità convenzionale degli onorari minimi e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori per le prestazioni effettuate, la rinuncia convenzionale in tutto o in parte al suo compenso da parte del professionista, salvo casi eccezionali nella sussistenza di una specifica causa negoziale gratuita, deve ritenersi invalida. Di conseguenza, ininfluenti, in ordine a detta nullità, debbono ritenersi i pagamenti ricevuti dal professionista, sia pure accettati a saldo, in attuazione della convenzione invalida. (V 3386/81, mass n 413969).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)