Sez. 2, Sentenza n. 5354 del 16/10/1982 (Rv. 423146 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - NULLITÀ - LIMITI - ACCETTAZIONE A SALDO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL CLIENTE IN VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - ININFLUENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - NULLITÀ - LIMITI - ACCETTAZIONE A SALDO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL CLIENTE IN VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - ININFLUENZA.*
In considerazione dell'inderogabilità convenzionale degli onorari minimi e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori per le prestazioni effettuate, la rinuncia convenzionale in tutto o in parte al suo compenso da parte del professionista, salvo casi eccezionali nella sussistenza di una specifica causa negoziale gratuita, deve ritenersi invalida. Di conseguenza, ininfluenti, in ordine a detta nullità, debbono ritenersi i pagamenti ricevuti dal professionista, sia pure accettati a saldo, in attuazione della convenzione invalida. (V 3386/81, mass n 413969).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)