Sez. 2, Sentenza n. 3386 del 23/05/1981 (Rv. 413969 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - NULLITA - LIMITI - ACCETTAZIONE A SALDO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL CLIENTE IN VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - SANATORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - NULLITA - LIMITI - ACCETTAZIONE A SALDO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL CLIENTE IN VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - SANATORIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'inderogabilita dei minimi tariffari, stabilita dall'art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794 sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comporta la nullita della convenzione normativa fra il cliente ed il professionista (nella specie, convenzione del 9 gennaio 1970 con gli avvocati cosiddetti esterni dell'INAM), nella parte in cui, per determinati affari, contempli una rinuncia totale o parziale ai suddetti compensi minimi, qualora la rinuncia medesima non si ricolleghi ad un fine di liberalita meritevole di tutela, ma risulti mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici, attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri. Detta nullita parziale, che non resta sanata per il fatto che il professionista abbia ricevuto ed accettato a saldo i pagamenti eseguiti dal cliente in violazione di quei minimi, non si estende, ove non ricorra l'ipotesi di cui all'art 1419 primo comma cod civ, all'intero contratto, e, pertanto, non incide sull'operativita di quest'ultimo nelle clausole in cui fissi gli onorari nella misura minima. (V 2305/73, mass n 365610; (V 765/69).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)