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Sez. 1, Sentenza n. 2907 del 11/03/1992 (Rv. 476189 - 01)

Borsa - Usi di borsa | Natura - Ordine di borsa - Disciplina applicabile - Intermediario di borsa - Titoli azionari comprati per conto del cliente - Consegna - Ritardo - Inadempienza nei confronti del cliente - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476189-01

Borsa - Usi di borsa

Il rapporto giuridico tra l'intermediario di borsa, incaricato di concludere operazioni di borsa in proprio nome e per conto di chi ha conferito l'ordine, e quest'ultimo, è fondamentalmente regolato dagli usi di borsa, costituenti usi normativi "praeter legem", con la conseguenza che l'intermediario non può essere ritenuto inadempiente nei confronti del cliente per la mancata consegna di titoli azionari comprati per suo conto, quando il ritardo dipenda da fattori estranei al comportamento delle parti e sia considerato come evento normale negli usi di borsa (nella specie, il ritardo era dovuto a fattori di ordine tecnico, quali meccanismi di borsa e di stanza di compensazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1536, Preleggi art. 8, Preleggi art. 9, Regio Decr. Legge 30/06/1932 num. 815, Legge 04/12/1939 num. 1913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)