Sez. 1, Sentenza n. 11834 del 15/11/1995 (Rv. 494655 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Ordine di borsa - Nozione - Carattere atipico - Configurabilità della commissione, della mediazione o del mandato senza rappresentanza - Esclusione - Disciplina - Consuetudini di borsa come usi giuridici "praeter legem" - Operatività.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Il cosiddetto "ordine di borsa", con cui un agente di cambio assume l' incarico di concludere, in nome e per conto dell' ordinante, un contratto di borsa (consistente, nella specie, nel trasferimento all' ordinante di un certo numero di azioni nominative di una società cooperativa a r.l.), non è inquadrabile in alcuna delle categorie negoziali tipiche previste dal codice civile e, in particolare, non è riconducibile allo schema della commissione, né a quello della mediazione, né a quello del mandato (senza rappresentanza), ma configura un contratto atipico, il quale, in difetto di una disciplina legislativa organica e compiuta, deve considerarsi regolato dalle consuetudini di borsa, rappresentanti usi giuridici praeter legem.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1754, Regio Decr. Legge 30/06/1931 num. 815, Regio Decr. Legge 04/12/1939 num. 1913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)