diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6399 del 27/02/1986 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173245 - 01

PARTE CIVILE - SPESE - DIRITTO AL RIMBORSO - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173245-01

PARTE CIVILE - SPESE - DIRITTO AL RIMBORSO - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - FONDAMENTO.*

Nel caso di assoluzione per insufficienza di prove, la parte civile che abbia resistito alle richieste difensive dell'imputato con formula piena non ha diritto al rimborso delle spese processuali, in quanto, applicandosi in relazione alla Costituzione di parte civile nel processo penale i principi civilistici processuali, in simile ipotesi l'imputato non può considerarsi "soccombente" e non vi è alcuna condanna. (V mass n 149868; (V mass n 156582).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)