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Sez. 4, Sentenza n. 3715 del 27/04/1988 Ud. (dep. 10/03/1989) Rv. 180753 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE DA QUESTA ANTICIPATE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - NOZIONE - CASISTICA.*
Stato
decisa il 1988-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180753-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE DA QUESTA ANTICIPATE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - NOZIONE - CASISTICA.*

In tema di spese giudiziali, perché nel giudizio di appello si abbia soccombenza dell'imputato, nei confronti della parte civile (e, quindi, condanna al rimborso delle spese da questa anticipate), non è sufficiente che la impugnazione (dell'imputato) non sia stata accolta, essendo necessario che da ciò (mancato accoglimento) sia derivato un vantaggio per la parte civile. Pertanto, non si ha soccombenza dell'imputato qualora, rigettata l'impugnazione, sia confermata la decisione di assoluzione per insufficienza di prova sulla sussistenza del fatto o sul nesso di causalità tra condotta ed evento, rimanendo ferma, così, la preclusione all'Azione civile. (Conf mass n 173245; (Conf mass n 144461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)