Sez. 5, Sentenza n. 899 del 07/06/1967 Ud. (dep. 05/10/1967) Rv. 105615 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA - DEFINITIVITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA - DEFINITIVITA.*
L'ordinanza dichiarativa di contumacia, come tutte quelle previste dall'art 438 cod proc pen, deve essere impugnata a norma dell'art 200 cod proc pen quando la parte intenda fare valere la nullita derivante da un vizio proprio del provvedimento-come quello riguardante la motivazione-e pertanto diviene definitiva quando non abbia formato oggetto d'impugnazione specifica, non essendo all'uopo sufficiente il gravame proposto contro la sentenza che definisce il giudizio. (Conf 102968, 102895, anno 1966 ed ivi citate; contra 100551, anno 1966). *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)