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Sez. 5, Sentenza n. 542 del 16/01/2001 (Rv. 543163 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE | Preclusioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543163-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE

Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o del rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione. Da ciò consegue che devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito in forza di iscrizione a ruolo divenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella esattoriale nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, nonché quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui nell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)