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Sez. 1, Sentenza n. 5206 del 28/05/1999 (Rv. 526798 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa - Assoggettamento a tributo - Declaratoria di incostituzionalità - Omessa presentazione della domanda di rimborso - Rapporto esaurito - Disciplina dell'indebito - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526798-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza del formarsi di preclusioni a seguito del mancato esercizio, nei termini decadenziali, del diritto d'impugnazione; in base a tale principio devono considerarsi rapporti esauriti, sui quali non spiega effetti la dichiarazione di incostituzionalità dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ad impresa, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito in base a iscrizione a ruolo, divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nonché quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata domanda di rimborso all'intendenza di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento; ne consegue che al diritto al rimborso, regolato da norme speciali e soggetto a preclusioni e decadenze, non si applica la disciplina della "conditio indebiti" e il medesimo non può essere esercitato liberamente nel termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)