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Sez. 3, Sentenza n. 1265 del 15/03/1996 Cc. (dep. 03/05/1996) Rv. 205234 - 01

Edilizia - In genere | Oblazione successiva alla condanna definitiva - Sospensione dell'esecuzione della pena - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205234-01

Edilizia - In genere

In tema di reati edilizi la richiesta ed il rilascio della concessione in sanatoria nei casi in cui nei confronti del richiedente sia già intervenuta sentenza definitiva di condanna sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 38 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziario e irrilevanza della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena). In nessun caso è possibile richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza invocando, ex art. 2 cod. pen., la cessazione degli effetti della condanna poiché il condono costituisce semplicemente una causa sopravvenuta di non punibilità che non comporta necessariamente l'estinzione della pena quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)